Investimento in titoli e negoziazione di derivati swap: la banca non è esonerata dall’assolvimento degli obblighi informativi neanche se l’investitore è avvezzo ad operazioni finanziarie a rischio elevato.
Con l’Ordinanza n. 18153 del 31 agosto 2020 la I Sezione Civile della Corte di Cassazione chiarisce che anche l’investitore esperto, che abbia già negoziato titoli o strumenti finanziai ad alto rischio deve essere adeguatamente informato sui rischi delle operazioni finanziarie che si accinge a porre in essere.
La normativa di riferimento
Il D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), all’art. 23, comma 6, prevede in capo all’intermediario finanziario l’onere di dimostrare di aver correttamente informato l’investitore riguardo i rischi e le implicazioni della specifica operazione.
Che l’informativa debba essere somministrata all’investitore in via preventiva è stabilito dall’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998. La norma prevede, infatti, che l’informativa è essenziale per consentire all’investitore di operare scelte “consapevoli”.
Alla luce della predetta normativa è chiaro che non è ipotizzabile presumere che l’investitore, anche se esperto, debba comprendere tutti gli sviluppi e gli effetti dell’investimento unicamente in virtù delle proprie esperienze pregresse nella negoziazione di strumenti finanziari derivati swap, nella compravendita di azioni o di altri titoli ad alto rischio.
Obblighi informativi e danno
Dopo aver chiarito che l’esperienza acquisita non è un fattore che la Legge contempla quale elemento utile ad esimere l’intermediario dagli obblighi informativi, l’Ordinanza 18153/20 richiama i principi espressi nella Sentenza 7905 del 17 aprile 2020 in tema di danno.
Infatti, secondo la Suprema Corte, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla legge, sussiste, in capo all’intermediario, la presunzione dell’esistenza del nesso di causalità tra mancata informativa e danno patito.
L’inosservanza del dovere informativo è fonte di disorientamento dell’investitore, che anche se esperto, non dispone delle informazioni utili ad ingenerare in esso la necessaria consapevolezza prevista dalla legge.
Dott. Francesco Leo